Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione
in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata
presentazione di opzioni o comunicazioni ad esempio:
-
enti e società controllanti, con
esercizio coincidente con l’anno solare, che intendono avvalersi della facoltà
di adesione al regime di liquidazione e versamento, mensile o trimestrale,
dell’Iva di gruppo per l’anno
2017, - OPZIONE IVA DI GRUPPO modello
Iva 26 che era da presentare entro il 16 febbraio 2018;
- enti associativi interessati
alla presentazione del modello EAS per il periodo
d’imposta 2017, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni
dalla costituzione dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati
rilevanti ai fini fiscali;
- COMUNICAZIONE
fine lavori all’ENEA per poter beneficiare della detrazione per lavori
di efficienza energetica degli edifici, si tratta di comunicazioni omesse,
annullate, da rettificare o compilate on line e non inviate nei 90 giorni dalla fine lavori per l’anno 2017;
- soggetti che hanno optato per la
cedolare secca e che non
hanno inviato la relativa opzione a
condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro;
- opzione TRASPARENZA FISCALE
per le società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
deciso di optare per la trasparenza fiscale e che non hanno potuto farlo tramite il modello Unico, modello
di opzione che era da presentare entro il 31.12.2017;
- opzione IRAP per imprese individuali e società di
persone che vogliono determinare o
revocare il calcolo del valore della produzione netta ai fini IRAP secono le
regole di cui all’art. 5 D.Lgs 446/1997 e che non hanno potuto farlo tramite la
dichiaraizione IRAP, modello di opzione per il periodo
d’imposta 2017 che era da presentare entro il 31.12.2017.
Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è
necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della
comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00
euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti.
Dal 11/06/2018 Risoluzione 42/E 2018 la sanzione va
versata tramite mod. F24 elide, con modalità telematiche, indicando
- cod. tributo “8114” REMISSIONE IN BONIS.
Scade la possibilità di avvalersi dell’istituto della remissione
in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012), che consente di regolarizzare la mancata
presentazione da parte di:
- società di capitali, con esercizio coincidente con l’anno solare che hanno
deciso di optare per la trasparenza fiscale per il triennio 2015-2017, e che non hanno potuto farlo
tramite il modello Unico, del modello
per l’opzione che era da presentare entro il 31/12/ 2016;
- enti e società controllanti, con esercizio coincidente con l’anno solare, che
intendono avvalersi della facoltà di adesione al regime di liquidazione e
versamento, mensile o trimestrale, dell’Iva di gruppo per l’anno 2016, del modello
Iva 26 per l’opzione che era da presentare entro il 16 febbraio
2017;
- enti associativi interessati
alla presentazione del modello Eas per il periodo
d’imposta 2016, che non hanno trasmesso tempestivamente (entro 60 giorni dalla costituzione
dell’ente) il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
fiscali da parte degli enti associativi per l’anno d’imposta 2016.
-
imprese individuali e società di persone che vogliono determinare o revocare il calcolo del valore della produzione
netta ai fini IRAP secono le regole di cui all’art. 5 D.lgs 446/1997 che non hanno
potuto farlo tramite la dichiaraizione IRAP , del modello di opzione per il periodo d’imposta 2016 che era da
presentare entro il 31.12.2016;
- soggetti che
devono comunicare la fine lavori all’ENEA per poter beneficiare della
detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici, dell’apposito modello di comunicazione
(si tratta di comunicazioni omesse, annullate, da rettificare o compilate on
line e non inviate nei 90 giorni dalla
fine lavori) per l’anno 2016;
- soggetti che hanno optato per la
cedolare secca e che non
hanno inviato la relativa opzione a
condizione che non abbiano già versato l’imposta di registro;
Per perfezionare la procedura di regolarizzazione, è
necessario versare, contestualmente alla presentazione tardiva della
comunicazione (esclusivamente in via telematica), la sanzione in misura pari a 250,00
euro, senza possibilità di compensare con eventuali crediti.
La sanzione va versata tramite
mod. F24, con modalità telematiche, indicando il cod. tributo 8114.
Con la conversione della L. 44/2012 è stata introdotta in via permanente
la proroga degli adempimenti fiscali e dei versamenti di cui al D.Lgs. 241/97
che hanno scadenza dal 01 al 20 agosto di ogni anno, senza alcuna
maggiorazione.
Pertanto possono essere prorogati al 21 AGOSTO (in quanto il 20 è domenica) i versamenti che si
effettuano con il modello F24 e gli adempimenti fiscali in scadenza dal 01 al 20 agosto 2017.
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